STATUTO MONDO VAGABONDO ODV
- Art. 1 – Denominazione e sede
- È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: «MONDO
VAGABONDO ODV» di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è
disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. - In conseguenza dell’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l’associazione dovrà indicare gli
estremi dell’iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. - L’associazione ha sede legale nel Comune di LAVENO MOMBELLO (VA) e la sua durata è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica
statutaria e può essere deliberata dall’Organo di Amministrazione.
- È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l’associazione denominata: «MONDO
- Art. 2 – Finalità
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare intende tutelare, proteggere e salvaguardare l’ambiente
animale domestico, in particolare modo quello dei cani e dei gatti.
- L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Art 3 – Attività di interesse generale
- L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge la seguente attività di interesse
generale:
Lett. e), c.1, art. 5 D.lgs. 117/17: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi
della legge 14 agosto 1991, n. 281. - In particolare l’associazione si propone di:
A) intervenire fornendo cucce, cibo adeguato, cure mediche, recinti spaziosi.
B) per quanto riguarda i gatti che vivono liberi in colonie feline: fornire cure, dar loro da mangiare,
sterilizzare le femmine per evitare ingestibili crescite nel numero.
Inoltre si propone di fornire cibo alle numerose persone che gestiscono quotidianamente e
personalmente le colonie feline riconosciute presenti sul territorio e che non ricevono nessun altro
aiuto.
C) collaborare con privati e strutture sia pubbliche che private operanti sul territorio; intervenire e
segnalare alle Autorità competenti eventuali casi di maltrattamento o molestie, nel rispetto della
normativa vigente; propagandare la divulgazione dei propri ideali nel limite delle proprie possibilità;
organizzare manifestazioni nel pieno rispetto di tutti i regolamenti; effettuare ogni altro servizio
idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo. - Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. - L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per
cento del numero dei volontari.
- L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge la seguente attività di interesse
- Art. 4 – Attività diverse
- L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3
purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6
del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. - L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui
al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al
rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3
- Art. 5 – Raccolta fondi
- L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa
al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa
- Art. 6 – Ammissione
- Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. - L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o
senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del
numero delle organizzazioni di volontariato associate. - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dal Codice del Terzo Settore. - I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda
in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive
dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dell’organo di amministrazione. - L’ammissione alla associazione è deliberata dall’organo di amministrazione, comunicata
all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l’organo di amministrazione,
deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni,
all’interessato. - L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci
l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. - Ciascun associato ha diritto di voto, il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio
minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee
alla vita dell’Associazione.
- Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle
- Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed
eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno
carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea. - La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di
perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente
dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo. - L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di
discriminazione. - Ciascun associato ha diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per
delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento. - Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli
organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività
gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Organo di Amministrazione.
- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed
- Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
- La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
- L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione
scritta all’Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa
o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel
momento in cui la comunicazione perviene all’Organo di Amministrazione, ma permangono in capo
all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione. - L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli
organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. In particolare, l’Organo di Amministrazione
può deliberare l’esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine
previsto. - La perdita di qualifica di associato è deliberata dall’Organo di Amministrazione.
- La delibera dell’Organo di Amministrazione che prevede l’esclusione dell’associato deve essere
comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può
ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente
dell’associazione. - L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti
portati a sua difesa dall’interessato.
- Art. 9 – Attività di volontariato
- L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro
neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. - Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure
dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall’Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall’Organo di Amministrazione e
approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro
subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione. - I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro
- Art. 10 – Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’Organo di Amministrazione;
c) il Presidente - Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- Fatta eccezione per l’organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali
non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro
funzione.
- Gli organi dell’associazione sono:
- Art. 11 – Assemblea
- L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il
pluralismo e l’uguaglianza dei soci. - L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha
diritto ad esprimere un voto. - Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di
cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti
del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno. - L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. - Non può essere conferita la delega ad un componente dell’organo di amministrazione o di altro
organo sociale. - Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento
dell’approvazione dell’organo di amministrazione. - E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del
voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.
- L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il
- Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
- L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
a) eleggere e revocare i componenti dell’organo di amministrazione scegliendoli tra i
propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di
controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’organo di
amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni,
di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della
domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia
garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’organo di
amministrazione per motivi di urgenza;
h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall’organo di amministrazione;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto
alla sua competenza. - L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
- L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
- Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta
all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. - L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata
da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti
dell’organo di amministrazione. - L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione
scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che
certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve
contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
- L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta
- Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque
sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. - L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli
associati presenti. - L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla
trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, o alla sua fusione, o scissione. - Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la
presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole
dei tre quarti (3/4) dei presenti. - In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre
quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci. - All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo
sottoscrive unitamente al Presidente. - I componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che
riguardano la loro responsabilità. - Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi
dalle relative deliberazioni. - I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione
a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. - Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei
soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell’articolo 22 comma 5. Le
decisioni dell’Assemblea impegnano tutti i soci.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della
- Art. 15 – Organo di Amministrazione
- L’Organo di Amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza
attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova
che i terzi ne erano a conoscenza. - Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali
dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. - L’Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti
dall’Assemblea tra gli associati. L’Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il
presidente e il vicepresidente. - Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. - I componenti dell’Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in
carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.
- L’Organo di Amministrazione è l’organo di governo dell’associazione. Il potere di rappresentanza
- Art. 16 – Competenze dell’Organo di Amministrazione
- L’Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse
economiche;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività
dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il
programma di attività) e il bilancio consuntivo;
f) proporre all’assemblea dei soci l’ammontare della quota sociale annuale;
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione
sull’attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la
spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le
persone non componenti l’Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati
dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai
soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle
riunioni del consiglio e alle Assemblee;
p) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore
deliberandone i relativi poteri.
q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon
funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea
o ad altro organo sociale.
- L’Organo di Amministrazione ha il compito di:
- Art. 17 – Funzionamento dell’Organo di Amministrazione
- L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza
dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell’Organo di
Amministrazione per tre volte consecutive. L’Organo di Amministrazione può essere revocato
dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la
nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze
ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina dei nuovi
componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell’Organo di
Amministrazione che deve essere rinnovato. - L’Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la
ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data
prevista per la riunione. - L’Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte
l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali
sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. - Le riunioni dell’Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti eletti. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
presidente. - Di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni
dell’Organo di Amministrazione.
- L’Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
- Art. 18 – Il presidente
- Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
- Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e
accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione;
- ottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell’Organo di
Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente. - Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova
dell’assenza per impedimento del Presidente.
- Art. 19 – Organismo di mediazione
- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e
l’Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi
e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le
indennità saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura presso l’Organismo
che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente
accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai
sensi dell’art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di
mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di
procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure
dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria.
- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e
- Art. 20 – Libri sociali
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione;
d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività
di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione - I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura dell’Organo di Amministrazione.
- I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l’ordine del giorno,
la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. - Ogni verbale deve essere firmato da presidente.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da un
regolamento interno.
- L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- Art. 21 – Risorse economiche
- Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente
documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte
senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul
mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai
regolamenti.
- Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
- Art. 22 – Scritture contabili
- L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di
quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
- L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di
- Art. 23 – Esercizio sociale
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e
devono essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio. - Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell’articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue
successive modifiche. - Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento
economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre
deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. - Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del
Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell’Organo di
Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le
linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo
117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere
l’ammontare della quota sociale annua. - Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’associazione per l’anno
in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente
statuto ed evidenziando i risultati attesi. - La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall’Organo di
Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.
- Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8
comma 2 del d.lgs. 117/2017. - Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale
tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
- Art. 25 – Devoluzione del patrimonio
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs.
117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo
settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e
analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il
liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del
d.lgs. 117/2017.
Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto
Legislativo 460/1997.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio
- Art. 26 – Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia
ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia